Ricorso (ex  art.  127,  comma  1,  della  Costituzione)  per  il
Presidente   del   Consiglio   dei   ministri   (c.f.   80188230587),
rappresentato e difeso dall'Avvocatura  generale  dello  Stato  (c.f.
80224030587), presso i  cui  uffici  domicilia  in  Roma  -  via  dei
Portoghesi n. 12  (pec:  ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it),  giusta
delibera del Consiglio dei ministri adottata nella  riunione  del  28
luglio 2022 ricorrente contro la Regione  Molise  (c.f.  00169440708;
pec: regionemolise@cert.regione.molise.it), in persona del Presidente
della giunta regionale pro tempore, con sede in Campobasso  alla  via
Genova  11  -  intimata  per  la   declaratoria   di   illegittimita'
costituzionale dell'art. 2, commi 1 e 2,  e  dell'art.  5,  comma  1,
della  legge  della  Regione  Molise  del  10  giugno  2022,  n.  10,
pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Molise n. 30 del 10
giugno 2022, recante «Istituzione dell'albo  unico  degli  assistenti
per l'autonomia e  la  comunicazione  degli  alunni  con  disabilita'
fisiche o sensoriali» per  violazione  dell'art.  117,  terzo  comma,
della Costituzione, in relazione all'art. 2,  comma  3,  del  decreto
legislativo n. 30/2006. 
    Con  la  legge  10  giugno  2022,  n.  10,  recante  «Istituzione
dell'albo unico degli assistenti per l'autonomia e  la  comunicazione
degli alunni con disabilita' fisiche o sensoriali», la Regione Molise
ha istituito l'albo unico  degli  assistenti  per  l'autonomia  e  la
comunicazione degli alunni con disabilita' fisiche o  sensoriali,  al
proclamato scopo di «favorire l'integrazione e la partecipazione alle
attivita'  scolastiche,   l'interazione   all'interno   dell'ambiente
scolastico, sociale e culturale  dell'alunno  disabile,  mediando  al
fine   di   renderne   agevole   la   comunicazione,   apprendimento,
l'integrazione e la relazione, ponendosi come tramite tra lo studente
disabile e la sua  famiglia,  la  scuola,  la  classe  ed  i  servizi
territoriali specialistici» (art. 1). 
    L'art. 2, comma 1, della citata legge n. 10/2022  stabilisce  che
tale albo e' istituito presso la giunta regionale,  assessorato  alle
politiche sociali,  e  che  ad  esso  possono  iscriversi  le  figure
professionali che possiedono i requisiti di cui al comma 2. 
    Il secondo comma assegna alla giunta il compito  di  individuare,
previo parere dell'ufficio scolastico regionale, i criteri di accesso
al conseguimento del  titolo  di  assistente  per  l'autonomia  e  la
comunicazione,  i  requisiti  per  l'iscrizione  al  nuovo  albo,  le
modalita' di tenuta e di aggiornamento dello stesso. 
    Il comma 3 stabilisce che la graduatoria degli iscritti  all'albo
e' definita in virtu' dei punteggi di ciascun iscritto sulla base dei
titoli posseduti. 
    In base agli articoli 3 e 4 della legge in esame, l'universita' e
gli  enti  di  formazione  organizzano  a  proprie  spese  corsi   di
aggiornamento professionale a cadenza biennale, che tutti coloro  che
sono  iscritti  all'albo  hanno  l'obbligo  di  seguire,  a  pena  di
esclusione dall'albo stesso. 
    L'art. 5 sancisce l'obbligo per gli enti locali  territorialmente
competenti di garantire agli alunni  disabili,  legittimati  a  farne
richiesta, l'assegnazione dei suddetti  assistenti,  attingendo  tali
figure professionali esclusivamente dal suddetto albo. 
    Le disposizioni contenute nell'art. 2, commi 1 e 2,  e  nell'art.
5, comma 1, della legge in esame presentano profili di illegittimita'
costituzionale, per violazione  dell'art.  117,  terzo  comma,  della
Costituzione, perche', in contrasto con la  normativa  nazionale  che
riserva alla competenza legislativa dello Stato  l'individuazione  di
nuove  figure   professionali   e   l'istituzione   di   nuovi   albi
professionali,  limita  (peraltro  ingiustificatamente)   l'esercizio
della professione in questione, cosi' esorbitando  dai  limiti  della
legislazione concorrente in materia di professioni. 
    Il Presidente del Consiglio  dei  ministri  propone  pertanto  il
presente ricorso, esponendo quanto segue in 
 
                               Diritto 
 
Illegittimita' dell'art. 2, commi 1 e 2,  e  dell'art.  5,  comma  1,
della legge della Regione Molise del  10  giugno  2022,  n.  10,  per
violazione  dell'art.  117,  terzo  comma,  della  Costituzione,   in
riferimento all'art. 1, comma 3, del decreto legislativo  2  febbraio
2006, n. 30. 
    1.1. La normativa regionale impugnata incide in via principale  e
diretta sulla disciplina delle professioni, che l'art. 117, comma  3,
della  Costituzione  inserisce  tra  le   materia   di   legislazione
concorrente e per la quale e' attribuita alla competenza  legislativa
dello Stato la determinazione dei principi fondamentali. 
    Invero, il riparto  delle  competenze  legislative  fra  Stato  e
regioni  in  materia  di  «professioni»,  trova  fonte  nel   decreto
legislativo 2 febbraio 2006, n.  30,  recante  la  «Ricognizione  dei
principi fondamentali in materia di professioni, ai sensi dell'art. 1
della legge 5  giugno  2003,  n.  131»,  il  cui  art.  1,  comma  3,
espressamente stabilisce che «la potesta'  legislativa  regionale  si
esercita sulle professioni individuate  e  definite  dalla  normativa
statale». Da cio' consegue  che  la  potesta'  legislativa  regionale
nella  materia  concorrente  delle  professioni  deve  rispettare  il
principio secondo cui l'individuazione  delle  figure  professionali,
con i relativi profili e titoli abilitanti, e' riservata, per il  suo
carattere necessariamente unitario,  allo  Stato,  rientrando  invece
nella competenza regionale la disciplina degli aspetti che presentano
uno specifico collegamento con la realta' regionale. 
    Si rileva al riguardo che la figura di assistente per l'autonomia
e la comunicazione e' prevista dalla  legge  quadro  del  5  febbraio
1992, n. 104, per l'assistenza, l'integrazione sociale  e  i  diritti
delle persone handicappate, che all'art. 13,  comma  3,  prevede  che
«nelle scuole di ogni ordine e grado, fermo restando,  ai  sensi  del
decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio  1977,  n.  616,  e
successive modificazioni, l'obbligo per gli enti  locali  di  fornire
l'assistenza per  l'autonomia  e  la  comunicazione  personale  degli
alunni con handicap fisici o sensoriali, sono garantite attivita'  di
sostegno mediante l'assegnazione di docenti specializzati». La figura
e' richiamata anche dall'art. 42 del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, rubricato «Assistenza scolastica»,
per il  quale  «Le  funzioni  amministrative  relative  alla  materia
dell'"assistenza scolastica"  [...]  concernono  fra  l'altro:  [...]
l'assistenza ai minorati psicofisici [...]». 
    1.2. Le impugnate disposizioni della legge della  Regione  Molise
n. 10/2022, nella misura in  cui  prevedono  l'istituzione  dell'albo
unico regionale, al quale possono  iscriversi  i  soli  soggetti  che
hanno conseguito il titolo  sulla  base  dei  criteri  fissati  dalla
giunta e che possiedono i requisiti stabiliti dalla giunta stessa, si
pongono in contrasto con la citata normativa nazionale,  che  riserva
allo Stato la competenza riguardo all'individuazione di nuove  figure
professionali e all'istituzione di nuovi albi professionali.  In  tal
modo, il legislatore regionale, in violazione dell'art. 117, comma 3,
della  Costituzione,  ha  esorbitato   dai   limiti   della   propria
legislazione  in   materia   di   professioni,   peraltro   limitando
eccessivamente e ingiustificatamente l'esercizio della professione di
cui trattasi. 
    Invero, l'art. 2, comma 1, della legge regionale prevede  che  le
figure professionali che possiedono i requisiti di  cui  al  comma  2
possono iscriversi all'istituendo albo;  il  predetto  secondo  comma
demanda alla giunta regionale l'indicazione dei criteri di accesso al
conseguimento  del  titolo  di  assistente  per  l'autonomia   e   la
comunicazione, i requisiti  per  l'iscrizione  all'albo,  nonche'  le
modalita' di tenuta e aggiornamento dello stesso. 
    Tale disposizione normativa  denota  la  natura  costitutiva  del
predetto albo e conferma l'esorbitanza  dai  poteri  attribuiti  alla
regione dal citato art. 117, comma 3, della Costituzione: invero,  se
dall'espressione  «possono  iscriversi»  contenuta  nell'art.  2   si
potrebbe desumere  che  l'albo  abbia  una  valenza  ricognitiva,  il
successivo  art.  5,  comma  1,  attribuisce  ad  esso  una  indubbia
capacita' selettiva  e  limitativa  dei  professionisti  che  possono
svolgere la suddetta professione nell'ambito della regione. 
    1.3. La questione della natura giuridica dell'albo  e'  dirimente
al fine di valutare la  legittimita'  costituzionale  dell'intervento
legislativo regionale, con particolare riguardo  alla  compatibilita'
con l'art. 117, comma 3, della Costituzione, che inserisce la materia
delle professioni nel profilo della legislazione concorrente. 
    Quanto alla natura giuridica  dell'albo  regionale  in  esame,  e
quindi  alle  competenze  esercitate  dalla   regione,   dal   tenore
dell'intero corpus della legge emerge che l'iscrizione  nel  suddetto
albo  costituisce  requisito  per   l'esercizio   dell'attivita'   di
assistente per  l'autonomia  e  la  comunicazione  degli  alunni  con
disabilita' fisiche o sensoriali nelle scuole della regione:  in  tal
senso devono essere intese le previsioni relative alla formazione  di
una «graduatoria degli  iscritti  all'albo»  e  dell'attribuzione  di
«punteggi»  (art.  2,  comma  3),  l'obbligatorieta'  dei  corsi   di
aggiornamento professionale per gli iscritti (art. 4), il riferimento
all'assegnazione di «incarichi»  da  parte  degli  enti  territoriali
locali agli iscritti dell'albo (art. 5, comma 2). In  altri  termini,
l'utilita' di tale albo, ai fini dell'esercizio della professione sul
territorio regionale, e' legata  all'obbligatorieta'  dell'iscrizione
ad  esso,  in  guisa  che  l'albo  non  ha  una  funzione   meramente
ricognitiva. 
    Si richiama, sul punto, l'orientamento espresso da codesta  Corte
costituzionale in materia di  creazione  di  albi  professionali  con
sentenza del 29 ottobre 2009, n. 271 secondo cui  «Come  sottolineato
da questa Corte (sentenza n. 355 del 2005)  esula  dai  limiti  della
competenza  legislativa  concorrente  delle  regioni  in  materia  di
professioni soltanto l'istituzione di nuovi e diversi albi rispetto a
quelli  gia'  istituiti  dalle  leggi  statali,  per  l'esercizio  di
attivita' professionali.  Tali  albi,  infatti,  hanno  una  funzione
individuatrice delle professioni,  preclusa,  in  quanto  tale,  alla
competenza  regionale.  Quando  pero'  gli  albi  regionali  svolgono
funzioni meramente ricognitive o di  comunicazione  ed  aggiornamento
non si pongono al di fuori dell'ambito  delle  competenze  regionali,
dovendo intendersi riferiti a  professioni  gia'  riconosciute  dalla
legge statale». 
    1.4. Anche il secondo comma dell'art. 2, che demanda alla  giunta
regionale l'individuazione dei criteri di  accesso  al  conseguimento
del titolo, risulta in contrasto con l'art. 117, comma  terzo,  della
Costituzione e con il riparto di competenze  specificato  dal  citato
art. 1, comma 3, del decreto legislativo  n.  30/2006.  Infatti,  sia
attraverso la previsione di un  albo,  sia  con  l'attribuzione  alla
giunta regionale del compito di integrare, con proprio provvedimento,
i  requisiti  necessari  per   tale   iscrizione,   la   regione   ha
illegittimamente invaso la competenza statale. 
    In  tal  senso,  come  piu'  volte  affermato  da  codesta  Corte
costituzionale, non spetta alla  legge  regionale  ne'  creare  nuove
professioni, ne' introdurre  diversificazioni  in  seno  alla  figura
professionale disciplinata dalla legge dello Stato (sentenza  n.  328
del 2009), ne', infine, assegnare una  tale  competenza  alla  giunta
(Corte costituzionale sentenze n. 93 del 2008  e  n.  449  del  2006,
richiamate dalla sentenza n. 230/2011). 
    1.5. L'art. 5, comma 1, dell'impugnata  legge  regionale  prevede
inoltre che «In ottemperanza a quanto stabilito dall'art. 3, comma 3,
della legge n. 104/1992 e dall'art. 1,  comma  947,  della  legge  28
dicembre  2015,  n.  208,  e'  fatto   obbligo   agli   enti   locali
territorialmente competenti di garantire agli alunni con  disabilita'
fisiche o sensoriali appartenenti alle scuole di ogni ordine e grado,
legittimati a  farne  richiesta,  l'assegnazione  di  assistenti  per
l'autonomia e la comunicazione  attingendo  esclusivamente  dall'albo
tali figure professionali». 
    Come si e' gia' detto, tale disposizione, in  combinato  disposto
con l'art. 2, comma 1, sopra illustrato,  dimostra  che  l'istituendo
albo professionale non ha una funzione  meramente  ricognitiva  o  di
comunicazione e di aggiornamento  di  professioni  gia'  riconosciute
dalla  legge  statale,  come  e'  invece   consentito   disporre   al
legislatore  regionale  (secondo  la  citata  sentenza  della   Corte
costituzionale n.  271  del  2009),  ma,  all'esito  di  un  percorso
formativo cui e' subordinata la iscrizione,  assume  una  particolare
capacita' selettiva all'interno della medesima  professione,  che  ne
conferma l'illegittimita'  costituzionale,  «anche  prescindendo  dal
fatto  che  la  iscrizione  nel  suddetto  registro  si  ponga   come
condizione necessaria ai fini dell'esercizio dell'attivita'  da  esso
contemplata» (sentenze della Corte costituzionale n. 132 del 2010, n.
138 del 2009 e n. 93 del 2008). 
    Alla luce delle sopra  esposte  argomentazioni,  le  disposizioni
contenute nell'art. 2, comma 1 e 2, e nell'art.  5,  comma  1,  della
legge in esame, risultano in contrasto con l'art.  1,  comma  3,  del
decreto legislativo n. 30/2006, e violano l'art. 117, comma 3,  della
Costituzione, avendo il legislatore regionale esorbitato  dai  limiti
della competenza legislativa concorrente in materia di professioni.